Intercettazione di conversazioni o comunicazioni
Intercettazione di conversazioni o comunicazioni (d. proc. pen.)
L'() telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è un mezzo di ricerca della prova consentito nei procedimenti relativi ai seguenti reati (art. 266 c.p.p.):
delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni;
delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;
delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
delitti di contrabbando;
reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attivit à finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
delitti previsti dall'art. 600ter, comma 3, c.p. in tema di pornografia minorile.
Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti (c.d. intercettazione ambientale). Tuttavia, qualora queste avvengano in abitazione, in un altro luogo di privata dimora (ad esempio, camera di albergo) o in luoghi aventi natura accessoria rispetto a quelli di privata dimora in quanto ne migliorano il godimento o il servizio (garage, cantine etc.), l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivit à criminosa.
Nei procedimenti relativi ai reati sopra indicati e a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra pi ù sistemi (art. 266bis c.p.p.).
Il legislatore, pertanto, consente l'intercettazione per l'acquisizione di comunicazioni inviate anche attraverso sistemi informatici. Secondo la giurisprudenza, non c' è alcun limite all'intercettazione e alla registrazione delle conversazioni che si svolgono via radio, su bande non protette e per mezzo di apparecchi ricetrasmittenti privi di concessione. Tali intercettazioni non necessitano dell'autorizzazione del giudice. La giurisprudenza ha anche sostenuto che sono consentite le intercettazioni, in tema di telefonia mobile, anche dei dati esteriori delle conversazioni telefoniche, diversi dal contenuto delle conversazioni (come l'utenza da cui proviene la telefonata, il numero chiamato, la data, l'ora e la durata della conversazione). Il tabulato contenente l'indicazione delle conversazioni telefoniche è utilizzabile anche se acquisito agli atti senza il provvedimento motivato di autorizzazione di cui all'art. 267 c.p.p., essendo sufficiente il decreto motivato del P.M.
Per quanto riguarda il procedimento finalizzato ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le (), l'art. 267 c.p.p. stabilisce che:
il P.M. richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le (). L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini;
nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il P.M. dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le 24 ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, entro 48 ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del P.M. non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non pu ò essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati;
il decreto del P.M. che dispone l'intercettazione indica le modalit à e la durata delle operazioni. Tale durata non pu ò superare i 15 giorni, ma pu ò essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di 15 giorni;
il P.M. procede alle operazioni personalmente o avvalendosi della P.G.
In deroga a quanto previsto dall'art. 267 c.p.p., l'autorizzazione a disporre le () è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento di indagini relative a delitti di criminalit à organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi (art. 13 D.L. 152/1991). In tali casi, la durata delle operazioni non pu ò superare i 40 giorni, ma il giudice pu ò prorogare tale termine con decreto motivato per periodi successivi di 20 giorni. Nei casi urgenti la proroga è disposta direttamente dal P.M., ma il decreto motivato di proroga deve essere convalidato.
In un apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del P.M. sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.
Ai sensi dell'art. 268 c.p.p., le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto un verbale nel quale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.
Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il P.M. pu ò disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla P.G.
Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il P.M. pu ò disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.
I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al P.M. Entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal P.M., salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
Se dal deposito pu ò derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il P.M. a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che hanno facolt à di esaminare, entro un determinato termine, gli atti e ascoltare le registrazioni, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione.
Il P.M. e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno 24 ore prima.
Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni o la stampa in forma intelleggibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie (artt. 221 ss. c.p.p.).
Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa.
L'art. 269 c.p.p. precisa, inoltre, che i verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il P.M. che ha disposto l'intercettazione. Le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non pi ù soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione.
La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.
I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 270 c.p.p.). Ai fini della utilizzazione, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorit à competente per il diverso procedimento. Il P.M. e i difensori hanno altres ì facolt à di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.