Insufficienza di prove

Insufficienza di prove (d. proc. pen.)
Formula di proscioglimento o di assoluzione adottabile, durante la vigenza del vecchio codice di procedura penale, rispettivamente, al termine della fase istruttoria o di quella dibattimentale.
È stata abrogata dal nuovo codice perché ritenuta in contrasto con la presunzione di non colpevolezza prevista dall'art. 27, c. 3, Cost.
L'abrogazione è, tuttavia, meramente formale. Il 2 comma dell'art. 530 del nuovo codice impone al giudice di pronunciare una sentenza di assoluzione anche quando è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste o che l'imputato l'abbia commesso.