Insufficienza di prove
Insufficienza di prove (d. proc. pen.)
Formula di proscioglimento o di assoluzione adottabile, durante la vigenza del vecchio codice di procedura penale, rispettivamente, al termine della fase istruttoria o di quella dibattimentale.
L'abrogazione è, tuttavia, meramente formale. Il 2 comma dell'art. 530 del nuovo codice impone al giudice di pronunciare una sentenza di assoluzione anche quando è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste o che l'imputato l'abbia commesso.