Indizio
Indizio (d. proc. pen.)
Nel nuovo processo penale è considerato uno dei limiti al principio generale previsto dal 1 comma dell'art. 192 c.p.p., secondo il quale il giudice è libero nella valutazione delle prove: per la utilizzazione ai fini probatori degli (), infatti, è richiesto che questi debbano essere plurimi, gravi, precisi e concordanti, qualificazioni mutuate dall'art. 2729 c.c., in tema di presunzioni semplici. Il carattere della gravit à degli () attiene alla misura della capacit à dimostrativa ed esprime l'elevata probabilit à di derivazione dal fatto noto di quello ignoto, in cui si identifica il tema di prova. La precisione degli () designa la loro idoneit à a far desumere il fatto non conosciuto e varia in relazione inversa alla loro equivocit à, nel senso che () precisi sono quelli che consentono un ristretto numero di interpretazioni tra le quali è inclusa quella pertinente al fatto da provare. La concordanza degli () indica, poi, la loro convergenza verso l'identico risultato ed è qualificata dalle interazioni riscontrabili tra una pluralit à di () gravi e precisi, i quali, pur essendo da soli insufficienti ad una determinata conclusione, acquistano il carattere dell'univocit à in ragione del reciproco collegamento e della loro simultanea convergenza in una medesima direzione, assumendo i caratteri della prova e dell'efficacia dimostrativa che a questa inerisce.