Indennità
Indennit à
() da atto lecito (d. civ.)
L'() è una compensazione mediante danaro di un pregiudizio patrimoniale riconnesso a un comportamento lecito (es., () di espropriazione), la cui entit à non deve necessariamente corrispondere a quella del danno.
Si differenzia dal risarcimento che è un'obbligazione derivante da un atto illecito.
In molti dei casi previsti dalla legge, il criterio per la determinazione dell'() è l'equit à (art. 2045 c.c.).
In altri casi, la legge fissa un ammontare minimo dell'() che pu ò essere dovuta anche in mancanza di prova del danno sofferto (art. 129bis c.c.).
() di trasferta (d. lav.)
Si tratta di un compenso versato al lavoratore in trasferta corrispondente in parte alle spese sostenute, in parte al disagio causatogli. La misura dell'() è normalmente legata ai giorni passati in trasferta dal lavoratore.
() parlamentare (d. cost.)
Prerogativa consistente nella attribuzione di una determinata somma di denaro (che, per ò, non assume l'aspetto di una retribuzione, che costituisce il corrispettivo per la prestazione di lavoro subordinato) volta a garantire il decoro e l'indipendenza economica di tutti i parlamentari, a prescindere dalle condizioni di reddito di ciascuno.
Accanto all'(), i parlamentari godono anche di una diaria a titolo di rimborso delle spese per soggiorno a Roma e rimborsi per spese di viaggio e trasporto, spese telefoniche, spese inerenti i supporti per lo svolgimento dell'attivit à parlamentare.