H.I.V.
H.I.V. [human immunodeficiency virus] (d. pen.; d. proc. pen.)
Ai sensi dell'art. 146, n. 3, c.p., l'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'art. 286bis, co. 2, c.p.p. per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, purch é la malattia sia giunta a una fase cos ì avanzata da escludere la rispondenza del soggetto ai trattamenti disponibili o alle terapie curative.
Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della custodia cautelare in carcere, nell'ipotesi di AIDS conclamata (art. 275, co. 4bis, c.p.p.), è necessario che il giudice accerti, ai sensi dell'art. 275, co. 4ter, fornendo puntuale motivazione: a) che l'istituto penitenziario sia dotato di adeguate strutture sanitarie; b) che la permanenza inframuraria possa svolgersi senza pericolo per la salute dell'indagato o imputato o degli altri detenuti ed, infine, c) che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza le quali devono fondarsi su un pericolo di non comune rilievo da trarre in base a elementi concreti e puntuali.