H.I.V.

H.I.V. [human immunodeficiency virus] (d. pen.; d. proc. pen.)
Ai sensi dell'art. 146, n. 3, c.p., l'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'art. 286bis, co. 2, c.p.p. per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, purché la malattia sia giunta a una fase così avanzata da escludere la rispondenza del soggetto ai trattamenti disponibili o alle terapie curative.
Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della custodia cautelare in carcere, nell'ipotesi di AIDS conclamata (art. 275, co. 4bis, c.p.p.), è necessario che il giudice accerti, ai sensi dell'art. 275, co. 4ter, fornendo puntuale motivazione: a) che l'istituto penitenziario sia dotato di adeguate strutture sanitarie; b) che la permanenza inframuraria possa svolgersi senza pericolo per la salute dell'indagato o imputato o degli altri detenuti ed, infine, c) che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza le quali devono fondarsi su un pericolo di non comune rilievo da trarre in base a elementi concreti e puntuali.