Guardia

Guardia
() costiera (d. nav.)
Il Corpo della (—) costiera è un corpo della Marina militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera: primo fra tutti il Ministero dei trasporti, che ha ereditato nel 1994, dal Ministero della marina mercantile, la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto e sul cui bilancio gravano le spese di funzionamento. Il Corpo dispone di un organico complessivo di circa 11.000 persone tra ufficiali, sottufficiali e truppa.
Le principali linee di attività del Corpo sono le seguenti:
— ricerca e soccorso in mare (SAR), con tutta l'organizzazione di coordinamento, controllo, scoperta e comunicazioni attiva nelle 24 ore che tale attività comporta;
— sicurezza della navigazione, con controlli ispettivi sistematici su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e anche sul naviglio mercantile estero che scala nei porti nazionali;
— protezione dell'ambiente marino;
— controllo sulla pesca marittima;
— formazione del personale marittimo, iscrizione del naviglio mercantile e da pesca, diporto nautico, contenzioso per i reati marittimi depenalizzati;
— polizia marittima (cioè polizia tecnico-amministrativa marittima), comprendente la disciplina della navigazione marittima e la regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità nazionale, il controllo del traffico marittimo, la manovra delle navi e la sicurezza nei porti, le inchieste sui sinistri marittimi, il controllo del demanio marittimo, i collaudi e le ispezioni periodiche di depositi costieri e di altri impianti pericolosi.
() di finanza (d. amm.)
Corpo armato, alle dipendenze del Ministro delle Finanze, con il compito di far rispettare le leggi doganali, finanziarie e tributarie, vigilando inoltre sul contrabbando di confine.
Ai sensi dell'art. 12 della L. 189/59, alla (—) compete:
— prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;
— vigilare in mare per fini di polizia finanziaria e di concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;
— vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;
— concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;
— concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;
— eseguire gli altri servizi di pubblica vigilanza e tutela, per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.
Alla guida del Corpo è posto un Comandante generale, scelto tra i Generali di Corpo d'Armata dell'esercito in servizio permanente effettivo.
La (—) ai sensi dell'art. 57 c.p.p. svolge funzioni di polizia giudiziaria.
() forestale (d. amm.)
Le (—) fanno parte del Corpo forestale dello Stato, Forza di polizia a ordinamento civile specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico e nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare.
La molteplicità dei compiti affidati al Corpo forestale trae le sue origini in una storia professionale dedicata alla difesa dei boschi e del territorio, nel tempo evolutasi fino a comprendere attività a salvaguardia delle risorse agroalimentari, del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale.
Il Corpo è preposto alla sorveglianza dei parchi, delle aree naturali protette e delle riserve naturali dello Stato; svolge compiti di polizia venatoria per reprimere il bracconaggio, di controllo sulla pesca nelle acque interne e di contrasto all'illecito smaltimento di rifiuti.
Oltre a questi impegni storici, il Corpo opera in campo agroalimentare e sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione, come stabilito dalla Convenzione di Washington (CITES).
La prevenzione, l'accertamento e l'individuazione dei reati e degli illeciti in materia ambientale e agroalimentare è svolta dai comandi stazione forestali presenti sul territorio nazionale durante lo svolgimento del normale servizio d'istituto di controllo e sorveglianza del territorio.
Tale attività è coordinata a livello provinciale dai NIPAF (Nuclei investigativi provinciali di polizia ambientale e forestale) e a livello centrale dal NICAF (Nucleo investigativo centrale di polizia ambientale e forestale).
Per alcuni settori particolari sono stati istituiti nuclei operativi centrali come:
— il Nucleo agroalimentare e forestale (NAF), che si occupa della sicurezza dei consumatori e della corretta applicazione dei regolamenti comunitari in materia agricola e forestale;
— il Nucleo investigativo antincendi boschivi (NIAB), per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi attraverso l'attività investigativa;
— il Nucleo operativo antibracconaggio (NOA), istituito per la difesa della fauna selvatica, che svolge attività di prevenzione e investigazione;
— i nuclei di controllo CITES, che svolgono attività di controllo sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione.
() giurata (d. pubbl.; d. lav.)
Privato che svolge attività di vigilanza, custodia e protezione nei confronti di beni e persone. La figura è riconducibile ai privati esercenti una pubblica funzione, che possono assumere veste di pubblico ufficiale in determinati casi (come quando intervengono in flagranza di reato).
Per l'esercizio di tale attività e per quelle investigative vi è l'obbligo di munirsi di licenza del Prefetto.
Restano di norma esclusi dalle competenze delle (—) i poteri di perquisire, sequestrare, interrogare e ogni atto comunque restrittivo della libertà dei cittadini.
L'attività delle (—) è soggetta al controllo del questore.
L'art. 2 L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) fa assoluto divieto al datore di lavoro di servirsi, per il controllo dell'attività lavorativa, delle (—) utilizzabili solo per la tutela del patrimonio aziendale. Alle (—) viene conseguentemente preclusa la facoltà di accesso nei locali di lavorazione, se non per motivate esigenze attinenti la salvaguardia dei beni aziendali.
L'inosservanza del divieto può comportare la sospensione dal servizio da parte del questore o, nei casi più gravi, la revoca dal servizio da parte del prefetto, nonché per il datore la penale responsabilità prevista dall'art. 38 St. Lav.