Godimento

Godimento (d. civ.)
Il diritto di (—) consiste nel potere di godere di un determinato bene, traendone alcune o tutte le utilità.
Si distinguono diritti reali di (—) e diritti personali di (—).
I primi attribuiscono al titolare un potere immediato su un bene, efficace erga omnes, che si esercita senza bisogno dell'intervento di altri soggetti. I secondi attribuiscono al titolare il diritto di pretendere da un altro soggetto (debitore) la concessione dell'uso di una cosa (ciò accade, ad esempio, nella locazione).
Questi ultimi diritti appaiono simili ai primi per il fatto che il creditore ha la facoltà di utilizzare direttamente la cosa oggetto della prestazione. Inoltre, in alcuni casi, il titolare del diritto personale di (—) può opporre il suo diritto al terzo che successivamente acquisti la cosa stessa (artt. 1599 e 1600 c.c.).
L'art. 1380 c.c. disciplina l'ipotesi del conflitto tra più diritti personali di (—).