Godimento
Godimento (d. civ.)
Il diritto di () consiste nel potere di godere di un determinato bene, traendone alcune o tutte le utilit à.
Si distinguono diritti reali di () e diritti personali di ().
I primi attribuiscono al titolare un potere immediato su un bene, efficace erga omnes, che si esercita senza bisogno dell'intervento di altri soggetti. I secondi attribuiscono al titolare il diritto di pretendere da un altro soggetto (debitore) la concessione dell'uso di una cosa (ci ò accade, ad esempio, nella locazione).
Questi ultimi diritti appaiono simili ai primi per il fatto che il creditore ha la facolt à di utilizzare direttamente la cosa oggetto della prestazione. Inoltre, in alcuni casi, il titolare del diritto personale di () pu ò opporre il suo diritto al terzo che successivamente acquisti la cosa stessa (artt. 1599 e 1600 c.c.).
L'art. 1380 c.c. disciplina l'ipotesi del conflitto tra pi ù diritti personali di ().