Giusta retribuzione

Giusta retribuzione (d. cost.)
È il principio, affermato nell'art. 36, comma 1, Cost., in forza del quale: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.
Questa norma accoglie due principi fondamentali:
a) il principio della proporzione fra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto (principio della retribuzione proporzionata);
b) il principio secondo cui la retribuzione deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa (principio della retribuzione sufficiente o della retribuzione familiare).
Per quantificare concretamente il minimo di salario ritenuto sufficiente ai sensi della previsione costituzionale, la magistratura, facendo leva sul combinato disposto dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 c. c., ha conferito efficacia ultrattiva ai contratti collettivi di categoria stipulati dalle organizzazione sindacali, affermando che essi sanciscono il minimo salariale per tutti i lavoratori della categoria, anche se non appartenenti alle organizzazioni sindacali stipulanti.