Gioventù
Giovent ù [tutela della] (d. pubbl.; d. lav.)
La Costituzione repubblicana, ispirata alla dottrina dello Stato sociale, tende a tutelare tutte le categorie di cittadini in naturali condizioni di debolezza. Cos ì, accanto alla maternit à e all'infanzia, la Costituzione, all'art. 31, sancisce espressamente il principio della protezione della giovent ù impegnandosi a favorire gli istituti necessari che riguardano pi ù direttamente la loro vita (studio, sport etc.).
Peculiare tutela riceve, poi, la () nel campo del lavoro.
Il lavoro minorile è garantito da una tutela autonoma, cio è differenziata dal lavoro femminile e speciale rispetto alla generale tutela dei lavoratori. Ci ò ha consentito di introdurre significative limitazioni nell'impiego della manodopera minorile da parte del datore di lavoro, ed il divieto di adibirla a lavori pericolosi, faticosi e insalubri; è stato, inoltre, introdotto l'obbligo di sottoporre i minori a visite mediche preventive e periodiche per accertarne l'idoneit à allo svolgimento delle specifiche mansioni e seguirne lo sviluppo psicologico.
Nel maggio 2006 è stato istituito dal governo Prodi il Ministero per le politiche giovanili e le attivit à sportive (Pogas).