Gettito tributario
Gettito tributario (d. trib.)
Ammontare complessivo delle entrate tributarie relativo ad un determinato periodo di tempo.
() d'azzardo (d. pen.)
Ai sensi degli artt. 718-723 c.p., costituisce reato l'esercizio, l'agevolazione e la partecipazione a (), allorquando questi si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero nei circoli privati di qualunque specie. Sono () quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è esclusivamente, o quasi, aleatoria.
I () sono leciti nel caso in cui avvengano in luoghi privati diversi dai circoli ovvero siano autorizzati.
Pena: Esercizio del gioco: arresto da 3 mesi ad 1 anno e ammenda non inferiore a euro 206. Partecipazione al gioco, purch é il soggetto sia colto sul fatto: arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a euro 516.
Contratti di () (d. civ.)
I contratti di () sono espressamente disciplinati dal codice civile (artt. 1933 ss.). L'elemento caratterizzante di questi contratti risiede nello spostamento patrimoniale che si verifica anche se non fondato su attivit à socialmente utili o economicamente produttive.
In dottrina, taluni autori ritengono che gioco e scommessa esprimano lo stesso concetto, mentre altri sostengono che si differenziano, poich é nel gioco la puntata viene fatta dalle stesse persone che prendono parte alla partita o alla gara.
Secondo la tesi prevalente, il gioco è un mero presupposto di fatto della scommessa, poich é diventa rilevante per il diritto soltanto se c' è una scommessa sull'esito del gioco stesso.
I () sono tipici contratti aleatori, poich é l'esecuzione della prestazione dipende dal verificarsi di un evento incerto, ossia l'esito del gioco o della scommessa.
L'art. 1933 c.c. sancisce l'irripetibilit à del pagamento nascente da gioco o scommessa: ci ò significa che, nel caso in cui il giocatore e lo scommettitore paghino il proprio debito di gioco spontaneamente e successivamente all'esito della scommessa, non potranno chiedere la restituzione delle somme (denaro, gettoni o fiches) date. Tale pagamento, infatti, anche se non dovuto per legge (perch é non derivante da un'obbligazione civile) non è ripetibile (a meno che vi sia stata slealt à o la scorrettezza da parte del vincitore o che il perdente sia un soggetto incapace), perch é fatto in esecuzione di un dovere morale o sociale (obbligazione naturale: art. 2034 c.c.), ossia in base a un comportamento sentito dal soggetto come doveroso (perch é ad esempio satisfattivo del suo onore di giocatore che mantiene il proprio impegno pagando la scommessa persa) ma non obbligatorio, che spinge il soggetto a pagare.
Reati in materia di () (d. pen.)
Si tratta di tutta una serie di fattispecie contenute in varie previsioni normative (R.D.L. 1933/1938; L. 528/1982, 401/1989, 377/
2001) il cui scopo è soprattutto quello di arginare il fenomeno del lotto e del totocalcio clandestino costituenti attivit à proprie della criminalit à organizzata.
In particolare, è sanzionata, oltre al lotto e al totocalcio clandestino giochi clandestini simili o uguali al lotto e al totocalcio pubblico , anche l'organizzazione senza autorizzazione di scommesse su competizioni di persone, animali e giochi di abilit à.