Gettito tributario

Gettito tributario (d. trib.)
Ammontare complessivo delle entrate tributarie relativo ad un determinato periodo di tempo.
() d'azzardo (d. pen.)
Ai sensi degli artt. 718-723 c.p., costituisce reato l'esercizio, l'agevolazione e la partecipazione a (—), allorquando questi si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero nei circoli privati di qualunque specie. Sono (—) quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è esclusivamente, o quasi, aleatoria.
È aleatorio quel gioco nel quale, per le modalità di svolgimento e per le combinazioni, la vincita o la perdita dipendono esclusivamente dalla sorte.
I (—) sono leciti nel caso in cui avvengano in luoghi privati diversi dai circoli ovvero siano autorizzati.
Pena: Esercizio del gioco: arresto da 3 mesi ad 1 anno e ammenda non inferiore a euro 206. Partecipazione al gioco, purché il soggetto sia colto sul fatto: arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a euro 516.
Contratti di () (d. civ.)
I contratti di (—) sono espressamente disciplinati dal codice civile (artt. 1933 ss.). L'elemento caratterizzante di questi contratti risiede nello spostamento patrimoniale che si verifica anche se non fondato su attività socialmente utili o economicamente produttive.
In dottrina, taluni autori ritengono che gioco e scommessa esprimano lo stesso concetto, mentre altri sostengono che si differenziano, poiché nel gioco la puntata viene fatta dalle stesse persone che prendono parte alla partita o alla gara.
Secondo la tesi prevalente, il gioco è un mero presupposto di fatto della scommessa, poiché diventa rilevante per il diritto soltanto se c'è una scommessa sull'esito del gioco stesso.
I (—) sono tipici contratti aleatori, poiché l'esecuzione della prestazione dipende dal verificarsi di un evento incerto, ossia l'esito del gioco o della scommessa.
L'art. 1933 c.c. sancisce l'irripetibilità del pagamento nascente da gioco o scommessa: ciò significa che, nel caso in cui il giocatore e lo scommettitore paghino il proprio debito di gioco spontaneamente e successivamente all'esito della scommessa, non potranno chiedere la restituzione delle somme (denaro, gettoni o fiches) date. Tale pagamento, infatti, anche se non dovuto per legge (perché non derivante da un'obbligazione civile) non è ripetibile (a meno che vi sia stata slealtà o la scorrettezza da parte del vincitore o che il perdente sia un soggetto incapace), perché fatto in esecuzione di un dovere morale o sociale (obbligazione naturale: art. 2034 c.c.), ossia in base a un comportamento sentito dal soggetto come doveroso (perché ad esempio satisfattivo del suo onore di giocatore che mantiene il proprio impegno pagando la scommessa persa) ma non obbligatorio, che spinge il soggetto a pagare.
Reati in materia di () (d. pen.)
Si tratta di tutta una serie di fattispecie contenute in varie previsioni normative (R.D.L. 1933/1938; L. 528/1982, 401/1989, 377/
2001) il cui scopo è soprattutto quello di arginare il fenomeno del lotto e del totocalcio clandestino costituenti attività proprie della criminalità organizzata.
In particolare, è sanzionata, oltre al lotto e al totocalcio clandestino — giochi clandestini simili o uguali al lotto e al totocalcio pubblico —, anche l'organizzazione senza autorizzazione di scommesse su competizioni di persone, animali e giochi di abilità.
È punito, inoltre, chi offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti a una competizione sportiva, organizzata da enti sportivi riconosciuti dallo Stato, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.