Franchising

Franchising [contratto di affiliazione commerciale] (d. civ.)
Con l'emanazione della L. 129/2004, il contratto di (—) ha finalmente assunto autonoma configurazione e disciplina, uscendo dal novero dei contratti atipici.
Si definisce affiliazione commerciale (o franchising) il contratto tra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede all'altra la disponibilità, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
Il contratto di affiliazione deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e deve indicare:
— ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività;
— modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, cioè delle somme percentuali che l'affiliato dovrà versare all'affiliante;
— ambito dell'eventuale esclusiva territoriale;
— caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante;
— specifica del know-how fornito;
— condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto.
A tutela dell'affiliato, è previsto che:
— l'affiliante, il quale intenda costituire una rete di franchising, deve avere preventivamente sperimentato la propria formula commerciale sul mercato;
— qualora il contratto di affiliazione commerciale sia a tempo determinato, questo non può avere una durata inferiore a tre anni, in modo da agevolare l'ammortamento dell'investimento.
La medesima ratio di protezione dell'affiliato è sottesa alle obbligazioni dell'affiliante (franchisor), il quale deve consegnare, oltre alla copia del contratto di affiliazione, un'ulteriore documentazione comprendente, tra l'altro, una copia del bilancio relativo agli ultimi tre esercizi, la lista degli affiliati operanti nel sistema, nonché la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti e conclusisi negli ultimi tre anni.
Quanto alle obbligazioni a carico dell'affiliato (franchisee), è previsto, innanzitutto, il divieto di trasferire la propria sede di attività, se indicata nel contratto, salvo che ricorra una causa di forza maggiore; in secondo luogo, è sancito l'obbligo per l'affiliato (esteso a collaboratori e dipendenti di quest'ultimo) di osservare, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale.