Fedeltà
Fedelt à
Dovere di () alla Repubblica (d. cost.)
Dovere di portata generale (art. 54 Cost.) imposto a tutti i cittadini, tenuti ad essere fedeli alla Repubblica e ad osservarne la Costituzione e le leggi.
Tale fondamentale dovere si specifica ulteriormente, rispetto ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, nel dovere di adempierle con disciplina ed onore (art. 54, co. 2, Cost.), da cui deriva l'obbligo di raggiungere il massimo rendimento e quello di esercitare i propri compiti in vista dell'interesse della collettivit à, dunque con imparzialit à.
Dal momento che la nostra Repubblica, in ossequio ai principi di libert à che sancisce e difende, non impone alcun credo ideologico e politico, il dovere di () deve intendersi come semplice imposizione di comportamenti materiali in conformit à alla Costituzione e alle leggi. Di conseguenza è richiesto al cittadino:
di astenersi dal compiere atti che danneggiano il nostro Stato nei confronti di altri (es.: art. 256 c.p. in materia di spionaggio);
assumere comportamenti rispettosi del metodo democratico, cio è non assumere atteggiamenti e metodi violenti non consentiti dall'ordinamento costituzionale (artt. 18, co. 2, 49 Cost.).
Obbligo di () del lavoratore (d. lav.)
La () va collegata ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Il dovere di () si sostanzia nell'obbligo di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne gli interessi: esso si configura come obbligo accessorio a quello principale di prestare le propria attivit à lavorativa (come si ricava dall'autonomia di tale dovere sussistente anche in assenza di prestazione lavorativa, come ad es. in periodi di malattia o di sciopero).
L'art. 2105 c.c. prevede espressamente l'obbligo di (), ponendo due distinti doveri, ambedue di contenuto negativo (cd. obblighi di non fare):
divieto di concorrenza (divieto per il lavoratore di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore);
obbligo di riservatezza (divieto per il lavoratore di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o di farne uso in modo da arrecare ad essa un pregiudizio),
La violazione del dovere di () è fonte non soltanto di responsabilit à disciplinare (che pu ò tradursi anche nella sanzione del licenziamento per giusta causa), ma, ove cagioni un danno all'imprenditore, anche del correlativo obbligo risarcitorio.
() tra i coniugi (d. civ.)
Obbligo derivante dal matrimonio, alla cui osservanza ciascun coniuge è tenuto nei confronti dell'altro (art. 143 c.c.). In passato l'obbligo di () è stato inteso come sinonimo di esclusivit à sessuale. Oggi si tende ad attribuirgli un significato pi ù ampio, ritenendo che l'obbligo di () sia posto a tutela della comunione di vita tra i coniugi, esprimendo il globale reciproco dovere di devozione, rilevante in ogni aspetto della vita familiare.