Favoreggiamento

Favoreggiamento (d. pen.)
Il (—) è un reato contro l'amministrazione della giustizia, intesa come attività tipica del potere giudiziario.
Nel codice penale Zanardelli il favoreggiamento era previsto come un unico reato, che comprendeva sia il (—) reale sia il (—) personale. L'attuale codice penale, invece, ha distinto le due figure, perché gli interessi tutelati sono diversi: il (—) personale tutela il corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia, mentre il (—) reale intende impedire che possano diventare definitivi i vantaggi economici ottenuti con azioni criminose.
Risponde di (—) personale (art. 378 c.p.) chiunque, dopo che fu commesso un reato, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.
Tale disposizione, per espressa menzione dell'ultimo comma dell'art. 378 c.p., si applica anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
La condotta consiste nell'aiuto inteso come qualunque atteggiamento, positivo o negativo, che miri a intralciare o rendere vana l'opera di investigazione dell'Autorità. Si tratta, infatti, di un reato di pericolo, dunque realizzabile con qualunque comportamento astrattamente idoneo ad intralciare il corso della giustizia.
Costituisce causa di non punibilità l'aver commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.
Il dolo consiste nella coscienza e volontà di prestare aiuto con la consapevolezza che il soggetto aiutato è o può essere sospettato di aver commesso il reato e che l'aiuto può sviare le indagini dell'autorità.
Il reato è aggravato quando il delitto commesso dall'aiutato è quello di associazioni di tipo mafioso ovvero quando il fatto è commesso da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione durante l'applicazione, e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
Il reato è, invece, attenuato quando il reato commesso dall'aiutato sia una contravvenzione o un delitto per il quale la legge stabilisce una pena diversa.
Risponde di (—) reale (art. 379 c.p.) chiunque, fuori dei casi di concorso di reato e fuori del caso della ricettazione, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato.
I presupposti del delitto sono la previa commissione del reato e il fatto che l'agente non vi abbia partecipato.
La condotta consiste nell'aiutare taluno ad assicurare il prodotto, il prezzo o il profitto del reato.
Per la consumazione basta l'aiuto. Non occorre anche che il soggetto favorito si sia assicurato il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.
Il dolo richiede la coscienza e volontà del fatto costitutivo di reato.
A differenza del favoreggiamento personale, in tale fattispecie non trova applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p.
A norma dell'art. 1. L. 82/91, in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione, le disposizioni dell'art. 379 c.p. si applicano nei confronti di chi, in mancanza di autorizzazione del giudice e senza concorrere nel reato, si adopera con qualsiasi mezzo al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima.