Falsità materiale e falsità ideologica

Falsità materiale e falsità ideologica (d. pen.)
Si ha falso materiale quando un documento è stato oggetto di:
— contraffazione: il documento è stato posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore;
— alterazione: al documento, redatto da chi ne appare autore, sono state apportate, posteriormente alla sua redazione, modifiche di qualsiasi genere da parte di altro soggetto non legittimato.
Il falso materiale, escludendo la genuinità del documento, può dunque riguardare:
— l'autore;
— la data;
— il luogo di formazione;
— il contenuto.
Si ha, invece, falso ideologico in ogni caso in cui il documento, non contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni menzognere: nel falso ideologico dunque, è lo stesso autore del documento ad attestare fatti non rispondenti al vero (es.: attestazione della presenza di testimoni in realtà non presenti).
La dottrina più recente ha proposto un diverso criterio distintivo, configurando il falso materiale nel caso in cui il documento sia stato emesso da soggetto non legittimato, ed il falso ideologico nel caso in cui sia stato emesso da soggetto legittimato, che tuttavia abbia disatteso l'obbligo di attestare cose conformi il vero.
Ai fini della punibilità:
— le falsità materiali, se giuridicamente rilevanti, sono sempre punibili;
— le falsità ideologiche sono punibili se giuridicamente rilevanti e cioè se l'autore del falso ha disatteso l'obbligo giuridico di attestare il vero.