Falsa testimonianza
Falsa testimonianza (d. pen.)
Risponde di tale delitto chi, deponendo come testimone davanti all'autorit à giudiziaria, afferma il falso, nega il vero (falsa testimonianza in senso stretto), ovvero tace in tutto o in parte ci ò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato (testimonianza renitente o reticente) (art. 372 c.p.).
Scopo dell'incriminazione è l'interesse dell'amministrazione della giustizia alla veridicit à e alla completezza del mezzo di prova della testimonianza.
Presupposto del reato è che il soggetto rivesta la qualit à di teste e deponga davanti all'autorit à giudiziaria italiana.
La condotta pu ò consistere:
nell'affermare il falso, cio è nel dire qualcosa difforme dal vero, come ad esempio supporre esistente un fatto inesistente, alterare la verit à e la percezione che di esso si sia avuta etc.;
nel negare il vero, cio è nel negare la verit à di un fatto realmente avvenuto o percepito;
nel tacere in tutto o in parte ci ò che si sa intorno ai fatti su cui si è interrogati (cd. reticenza, cio è serbare il silenzio su qualcosa che si sa e su cui viene chiesta la testimonianza).
Perch é sia configurabile il reato è necessario che il fatto oggetto della deposizione sia suscettibile di portare un contributo, sia pure astratto, alla decisione giudiziaria.
Il delitto si consuma appena il teste ha concluso la sua deposizione.
Il dolo consiste nella coscienza e volont à di affermare ci ò che si sa essere falso, di negare il vero o di tacere in tutto o in parte ci ò che si sa.
Sono irrilevanti i fini avuti di mira dall'agente.
Il delitto è aggravato se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni, ovvero superiore a cinque anni, ovvero all'ergastolo.
Pena: Reclusione da 2 a 6 anni.