Estimatorio

Estimatorio [contratto] (d. civ.)
È il contratto con il quale una parte (cd. tradens) consegna determinate cose mobili, stimate per un certo prezzo, all'altra (cd. accipiens), che le riceve e si obbliga a pagarne il prezzo, con facoltà di liberarsi restituendo le cose entro un termine stabilito (artt. 1556 ss. c.c.).
Il contratto (—) è di frequente uso in settori di vendita al dettaglio (giornali, generi di abbigliamento etc.), per regolare i rapporti tra fornitore e dettagliante, e per non addossare i rischi della mancata vendita a quest'ultimo.
Nel contratto (—) si rinvengono i tratti della compravendita e del contratto di deposito, ma si tratta comunque di contratto autonomo e tipico, reale (si perfeziona cioè con la materiale consegna), ad efficacia traslativa (trasmette il diritto di proprietà), a titolo oneroso (presenta un arricchimento economico a vantaggio di entrambe le parti).
L'accipiens è soggetto ad un'obbligazione facoltativa: difatti, in obligatione, è il pagamento del prezzo, mentre in facultate solutionis c'è la restituzione della cosa.