Espulsione dello straniero
Espulsione dello straniero (d. pen.; d. amm.)
 () nel codice penale
L'() nella disciplina del codice trova la sua applicazione: 
 nei casi previsti dalla legge (art. 235, comma 1, c.p.), tra i quali rientra l'ipotesi dell'art. 312 c.p., secondo cui  è espulso lo straniero condannato a una pena restrittiva della libert à personale per uno dei delitti contro la personalit à dello Stato (artt. 241-313 c.p.); 
 nel caso del condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni, per qualsiasi delitto (art. 235, comma 1, c.p.). 
L'art. 15 D.Lgs. 309/98 (Testo unico sull'immigrazione) prevede, a sua volta, l'espulsione come misura di sicurezza  fuori dei casi previsti dal codice penale . 
L'()  è una misura ad applicazione obbligatoria, previo accertamento della pericolosit à sociale del condannato. 
 () nel Testo Unico sugli stupefacenti
L'espulsione a norma dell' art. 86, D.P.R. 309/90 (Testo unico sugli stupefacenti)  è una misura di sicurezza ed  è applicabile allo straniero condannato per delitti in materia di stupefacenti. L'ordine di espulsione dello straniero  è emesso dal giudice previo accertamento della pericolosit à sociale (Corte cost. 58/1995). 
L'()  è prevista come misura di prevenzione, e non di sicurezza, quando  è disposta dal prefetto in caso di flagranza (art. 86, comma 3). In questo caso non occorre accertare la pericolosit à sociale del soggetto.
Il decreto del prefetto  è soggetto a ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale. 
 () nel Testo Unico sull'immigrazione
Il Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 189/2002, c.d. legge Bossi-Fini) prevede l'espulsione come misura di sicurezza, come misura di polizia e come sanzione sostitutiva. In particolare:
 come misura di sicurezza, pu ò essere disposta dal giudice nei confronti dello straniero condannato per un delitto per il quale  è previsto l'arresto in flagranza (art. 15, D.Lgs. 286/1998);
 come misura di prevenzione, ha la forma del respingimento alla frontiera (art. 10 D.Lgs. 286/1998) e dell'espulsione amministrativa (art. 13).  È disposta dal prefetto o, quando  è motivata da ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, dal ministro dell'interno.  È eseguita dal questore o con intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, oppure con accompagnamento coattivo alla frontiera (art. 13);
 come sanzione sostitutiva, pu ò essere ordinata dal giudice quando ritenga di sostituire la pena da infliggere con la misura dell'() (art. 16 D.Lgs. 286/1998). La pena pu ò essere sostituita quando  è contenuta nel limite di due anni. L'espulsione sostitutiva deve avere una durata non inferiore a cinque anni. 




