Errore giudiziario

Errore giudiziario (d. proc. pen.)
L'(—) giudiziario, disciplinato dagli artt. 643 ss. c.p.p., si ha quando una persona, condannata con sentenza irrevocabile, viene poi riconosciuta innocente in sede di processo di revisione. In tale ipotesi, la persona condannata ingiustamente, se non ha concorso con il suo comportamento doloso o per grave colpa all'errore, ha diritto ad una riparazione risarcitoria commisurata alla pena espiata ed alle conseguenze negative, personali e familiari, patite. La riparazione non è dovuta se il condannato ha visto riconoscere la sua innocenza attraverso i normali mezzi di impugnazione (ad es. dopo una sentenza di condanna in primo grado, è stato prosciolto in appello).
Nel caso in cui la persona abbia patito nel corso del procedimento una custodia cautelare, ha diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione.