Engineering

Engineering [contratto di] (d. civ.)
Con il contratto di (—) un committente che intenda compiere un intervento edilizio, industriale, agro-industriale etc. in una certa zona, affida all'impresa di (—) il compito di progettarne l'installazione e l'insediamento [cd. consulting (—)], di avviare o eseguire per intero i lavori, di amministrare e manutenere l'opera eseguita [cd. commercial (—)].
A fronte degli obblighi assunti dalla società di engineering, il committente si impegna, a seconda del tipo di contratto concluso, a mettere a disposizione il suolo su cui eseguire l'opera progettata, ad acquisire tutte le autorizzazioni e gli atti permissivi necessari per lo svolgimento dei lavori, a pagare le prestazioni della società di (—) in denaro o sotto forma di interessenze o partecipazioni [Cointeressenza] ai propri utili futuri derivanti dall'attività intrapresa a seguito della realizzazione.
L'(—) è un contratto consensuale (si perfeziona con il consenso delle parti), ad effetti obbligatori (impegna le parti ad effettuare determinate prestazioni), sinallagmatico (ciascuna parte è tenuta ad eseguire una prestazione a favore dell'altra) e innominato (non è previsto da una specifica norma di legge).
La sua struttura comprende aspetti propri dell'appalto di servizi, del contratto d'opera, del contratto di somministrazione.
A differenza dell'appalto nel contratto di (—) si assiste ad un'opera di collaborazione più ampia del semplice obbligo di cooperazione; c'è inoltre un accentuato controllo delle operazioni svolte dalla società di (), non riconducibile ai poteri di verifica e collaudo attribuiti all'appaltante.