EconomicitÃ
Economicit à [principio di] (d. amm.)
Tale criterio impone alla P.A. la realizzazione del massimo risultato in relazione ai mezzi a sua disposizione, ossia il conseguimento degli obiettivi legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi e di strumenti, ove per mezzi non si intendono solo quelli di natura squisitamente economica, ma anche e soprattutto quelli di carattere procedurale.
Questo criterio costituisce un'articolazione del principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).
In buona sostanza, il legislatore ha inteso improntare il modello gestionale della cosa pubblica ai sistemi manageriali di conduzione dell'impresa privata, imponendo alla P.A.:
di evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi a disposizione;
di utilizzare in modo razionale ed intelligente le risorse materiali e personali;
di ottimizzare i risultati ed i profitti.