Doppia imposizione
Doppia imposizione (d. trib.)
Situazione giuridica che si verifica allorch é una stessa imposta o anche imposte diverse vengono a gravare pi ù volte sul medesimo soggetto, a causa del verificarsi di un unico presupposto su cui si sostanzi l'obbligazione tributaria; dunque, in presenza di una unica circostanza fiscalmente rilevante (reddito, patrimonio etc.), viene ripetuto due o pi ù volte il prelievo a carico dello stesso contribuente.
Per evitare l'insorgere di tale inconveniente, il legislatore ha dettato specifiche disposizioni in tema di imposte dirette nel D.P.R. 917/1986 (art. 163) e nel D.P.R. 600/1973 (art. 73). Tali norme si caratterizzano per la identica formulazione, che vieta la () per la salvaguardia del principio di equit à, al quale deve essere sempre improntato il prelievo fiscale.
Il fenomeno della () è assai frequente nei rapporti tra Stati dal momento che sovente gli stessi danno rilievo fiscale e considerano presupposto d'imposta anche un fatto di un loro cittadino che è avvenuto all'estero: si pensi alla tassazione di un bene posseduto in un Paese straniero.
Il principio del divieto della () non è universalmente riconosciuto in campo internazionale; si creano perci ò sovente conflitti che vengono risolti con convenzioni bilaterali o plurilaterali. In ambito UE, peraltro, in luogo di tali accordi possono essere emanate specifiche direttive comunitarie, al fine di impartire disposizioni univoche cui devono attenersi gli Stati interessati.