Distruzione e deturpamento di bellezze naturali

Distruzione e deturpamento di bellezze naturali [reato di] (d. pen.)
Incorre in questa contravvenzione chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità (art. 734 c.p.).
L'elemento materiale della contravvenzione consiste nel fatto di distruggere o alterare le bellezze naturali, anche mediante la posa in opera di mezzi o cartelli pubblicitari.
Trattasi di reato istantaneo, nel caso di distruzione, o istantaneo con effetti permanenti, nel caso di alterazione.
Pena: ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.