Dissociato
Dissociato (d. pen.; d. proc. pen.)
Ai sensi dell'art. 1 della L. 34/87, che ha introdotto misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo, va considerato () chi ha abbandonato in via definitiva l'organizzazione terroristica, ammettendo le proprie responsabilit à per gli atti criminosi posti in essere, ovvero abbia tenuto comportamenti incompatibili col permanere del vincolo associativo e abbia ripudiato la violenza come metodo di lotta politica.