Disconoscimento della paternitÃ
Disconoscimento della paternit à [azione di] (d. civ.)
L'azione è consentita solo nei casi seguenti (art. 235 c.c.):
se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche soltanto di generare;
se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la sua gravidanza e la nascita del figlio.
In quest'ultimo caso il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre e qualsiasi altro fatto tendente ad escludere la paternit à.
Si tenga presenta che la Corte cost., con sent. 6-7-2006, n. 266, ha dichiarato tale previsione illegittima nella parte in cui subordina l'esame delle prove tecniche alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.
In caso di accoglimento dell'azione, il figlio risulta figlio naturale riconosciuto dalla madre.
Bisogna aggiungere che il () non è ammissibile qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione delle attuali disposizioni di legge (L. 19-2-2004, n. 40).