Devastazione, saccheggio o strage
Devastazione, saccheggio o strage (d. pen.)
Tale reato (art. 285 c.p.) appartiene alla categoria dei delitti contro la personalit à dello Stato. Con tale norma il legislatore ha inteso tutelare la sicurezza interna dello Stato e, data la particolare rilevanza dell'interesse da tutelare, ne ha previsto una autonoma fattispecie rispetto alle condotte di devastazione e saccheggio costituenti gi à di per s é reato (art. 419). È un delitto di attentato. Il dolo richiesto è quello specifico (intento finalistico di recare offesa alla personalit à dello Stato).
Pena: Ergastolo.