Demansionamento

Demansionamento (d. civ.)
È la modifica unilaterale e peggiorativa da parte del datore di lavoro, della qualifica o delle mansioni a cui è adibito il lavoratore [Jus variandi].
In deroga al potere organizzativo del datore di lavoro, l'art. 2103 c.c. stabilisce che il lavoratore non può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle per cui è stato assunto o che ha conseguito nel corso del rapporto lavorativo.
Peraltro, la legge prevede espressamente deroghe al divieto di (—) in determinate ipotesi tra cui: in favore delle lavoratrici in gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto qualora le mansioni di assegnazione siano pregiudizievoli per lo stato di salute (D.Lgs. 151/2001); per i lavoratori esuberanti nel corso delle procedure di mobilità allo scopo di evitare licenziamenti collettivi (art. 4 co. 11 L. 223/1991).