Custode

Custode
() nel processo civile (d. proc. civ.)
È la persona, nominata dal giudice e, in alcuni casi, anche dall'ufficiale giudiziario (art. 520 c.p.c.), che assume il compito di conservare e di amministrare le cose pignorate o sequestrate. Il (—) ha diritto ad un compenso per l'attività svolta, il cui importo è stabilito con decreto del giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.
() nel processo penale (d. proc. pen.)
Quando non è possibile affidare la custodia delle cose sequestrate alla cancelleria o alla segreteria, viene nominato un (—), che ha l'obbligo di conservare e presentare le cose affidategli ad ogni richiesta dell'autorità giudiziaria. Per l'incarico conferito al (—) è dovuta un'indennità, secondo tariffe previste dalla legge. L'affidamento avviene con redazione di apposito verbale, che attribuisce al (—) i diritti e i doveri propri della sua funzione.