Copia autentica

Copia autentica (d. civ.; d. amm.)
In base a quanto dispone l'art. 18 del D.P.R. 445/2000, Testo unico in materia di documentazione amministrativa, è la copia di un atto ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o del documento; esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale, scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale incaricato.