Cooperativa

Cooperativa (d. comm.)
Società predisposta per l'esercizio collettivo, a scopo mutualistico, di imprese commerciali e non commerciali al fine di fornire ai propri soci beni, occasioni di lavoro o prestazioni di servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato. Il capitale sociale è variabile e diviso fra i soci in quote o azioni. Le quote o azioni non sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e possono essere cedute solo con l'autorizzazione degli amministratori. Dal punto di vista della responsabilità dei soci, si distinguono le seguenti tipologie di (—): con responsabilità limitata (i soci rispondono solo nei limiti della loro quota); con responsabilità sussidiaria limitata (i soci, in caso di fallimento, sono responsabili sussidiariamente anche con il loro patrimonio, ma solo per un quota multipla della propria); con responsabilità illimitata (i soci, in caso di fallimento, sono responsabili illimitatamente, e in via sussidiaria, per le obbligazioni sociali).
Il D.Lgs. 6/2003, recante riforma delle società di capitali e delle cooperative, in vigore dall'1-1-2004, ha introdotto diverse novità nella disciplina della (—). La più significativa modifica apportata dalla riforma riguarda la distinzione tra (—) a mutualità prevalente e quelle non a mutualità prevalente, con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali per queste ultime. I caratteri della (—) a mutualità prevalente sono chiaramente individuati dai nuovi artt. 2512-2515 c.c. (prevalenza dell'attività svolta a favore dei soci; prevalenza del lavoro dei soci; prevalenza degli apporti dei soci). Ogni riferimento alla distinzione tra responsabilità limitata e responsabilità illimitata scompare: delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Il capitale sociale è sempre variabile ed è rappresentato da quote o azioni; la variabilità del capitale viene indicata come requisito esplicito della (—), insieme allo scopo mutualistico, nel nuovo art. 2511 c.c. Anche nella nuova disciplina (art. 2530) è necessaria l'autorizzazione degli amministratori per la cessione di azioni o quote.