Contrabbando

Contrabbando (d. pen.)
Commette questo reato il soggetto che immette in un territorio merci senza aver ottemperato all'obbligo del pagamento dei dazi doganali, o evadendo i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine e ogni altra imposta o sovraimposta di consumo a favore dello Stato.
Le diverse fattispecie di (—) sono punite dagli artt. 282 ss. del T.U. in materia doganale con la multa da due a dieci volte i diritti di confine dovuti.
Al fine di combattere il (—) dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali, la L. 50/94 ha prodotto un inasprimento delle relative sanzioni.
Così, chiunque introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantità superiore ai 15 Kg, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
È prevista la sanzione accessoria della sospensione dei documenti di guida per chi è sorpreso alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza del reato di cui sopra.
La L. 25-6-1999, n. 205 all'art. 6 ha dato delega al governo per la depenalizzazione di alcune fattispecie di contrabbando. La delega ha trovato attuazione con il D.Lgs. 30-12-1999, n. 507 (art. 25) che ha provveduto alla depenalizzazione di alcuni reati di contrabbando doganale.