Condictio indebiti [azione per la ripetizione dell'indebito] (d. civ.)
È l'azione di ripetizionedell'indebito, ossia quella specie dell'azione di restituzione intesa ad ottenere la restituzione in natura di quanto è stato dato o la corresponsione dell'equivalente (artt. 2033 ss. c.c.).
Per il valido esperimento della () è necessaria l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge a seconda che si tratti di indebito oggettivo o soggettivo.