Concussione

Concussione (d. pen.)
Commette il reato in esame il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo, danaro o altra utilità (art. 317 c.p.).
Scopo dell'incriminazione è duplice: da un lato, tutelare l'interesse della P.A. alla correttezza e alla buona reputazione dei pubblici funzionari e dall'altro, evitare che gli estranei subiscano sopraffazioni o danni per gli abusi di potere dei funzionari stessi (si tratta, dunque, di un reato plurioffensivo).
Pena: Reclusione da 4 a 12 anni. Reato con circostanza attenuante: reclusione per un tempo inferiore a 3 anni.