Commercio
Commercio
() come attivit à lucrativa (d. comm.)
Viene definito commerciante, invece, chiunque abitualmente con carattere di professionalit à, effettui tale attivit à. Nella categoria vanno ricompresi, tuttavia, anche coloro che esercitano l'attivit à saltuariamente, purch é non in modo del tutto occasionale (altrimenti verrebbe meno il requisito della professionalit à).
La tipologia che il () pu ò assumere è:
al minuto (o dettaglio). Tale attivit à è esercitata da chiunque professionalmente (dettagliante) acquisti merci a nome e per conto proprio direttamente dal produttore o da un grossista e le rivenda direttamente al consumatore finale;
all'ingrosso. Questa attivit à è svolta (a posto fisso) da chiunque (grossista) acquisti professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, ovvero ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori di grandi quantitativi (es.: le cooperative di consumo);
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tale è la vendita per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzata.
Con l'approvazione del D.Lgs. 114/98 è stata finalmente emanata una organica disciplina di riforma del settore.
I punti salienti di questa riforma sono:
l'abolizione dell'obbligo di iscrizione nel Registro degli esercenti il (), che rimane in vigore per le sole attivit à di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
drastico ridimensionamento del sistema delle preventive autorizzazioni comunali (cd. licenze), d'ora in poi previste per le sole medie e grandi strutture di vendita;
necessit à per le piccole strutture di vendita (cd. esercizi di vicinato) di una semplice comunicazione al Comune;
eliminazione delle 14 tabelle merceologiche finora vigenti che vengono accorpate in due soli settori (alimentare e non alimentare) nell'ambito dei quali il commerciante ha facolt à di vendere tutti i relativi prodotti;
conferimento alle Regioni di ampi poteri normativi e amministrativi;
nuova disciplina degli orari di vendita;
introduzione di norme tese a tutelare il consumatore in materia di vendite straordinarie (saldi, liquidazioni etc.), di pubblicit à dei prezzi e forme speciali di vendita;
attribuzione al Ministero delle attivit à produttive di nuovi compiti finalizzati alla promozione dell'introduzione e dell'utilizzo del () elettronico.
() elettronico (d. comun.)
Il () (o e-commerce) consiste nella compravendita, nel marketing e nella fornitura di prodotti o servizi attraverso computer collegati in rete.
Nell'industria delle telecomunicazioni si pu ò intendere anche come l'insieme delle applicazioni dedicate alle transazioni commerciali.