Colonia agricola e casa di lavoro

Colonia agricola e casa di lavoro [assegnazione ad una] (d. pen.)
È una misura di sicurezza detentiva che si applica a soggetti determinati dalla legge.
Sono infatti assegnati alla (—):
— i delinquenti abituali, professionali e per tendenza;
— coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto non colposo che sia manifestazione dell'abitualità, professionalità o tendenza a delinquere;
— i condannati o prosciolti nei casi espressamente previsti dalla legge, e cioè nelle ipotesi previste dagli artt. 2123, 2154, 2232, 2261 e 2312, c.p.
La scelta fra (—) è rimessa al giudice che la applica o al giudice di sorveglianza i quali terranno conto delle condizioni e delle attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce.