Collaudo

Collaudo (d. amm.)
Nell'appalto di lavori pubblici, il (—) ha lo scopo di verificare che l'opera in appalto sia stata eseguita a regola d'arte secondo le prescrizioni tecniche ed in conformità del contratto, e che i prezzi ed i compensi stabiliti nel contratto siano congrui per l'opera eseguita.
A decorrere dal 1 luglio 2006 il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). Ciò è confermato dall'art. 91 co. 8 del predetto Codice che vieta l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, etc. con procedure diverse da quelle previste dal codice stesso.
La materia del collaudo è trattata dall'art. 120 del Codice, che opera un ampio rinvio alle norme attuative circa il collaudo di lavori, servizi e forniture, nonché dal successivo art. 141, che si occupa del solo collaudo in tema di lavori pubblici. Al co. 4 dell'art. 141 è previsto che, per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento alle caratteristiche dei lavori.
È altresì stabilito che per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici siano nominati nell'ambito delle strutture interne dell'amministrazione, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.
La norma in questione, tuttavia, non fornisce più precise indicazioni sulle modalità di affidamento all'esterno del collaudo nella predetta ipotesi di indisponibilità del personale interno.
Si osserva, a questo riguardo, che sono state abrogate (ex L. 62/2005) le disposizioni del regolamento 554/99 (art. 188, co. da 8 a 11) che prevedevano la selezione dei collaudatori entro elenchi di professionisti abilitati. L'abrogazione degli elenchi conferma dunque la regola secondo cui gli incarichi di collaudo rientrano nel novero dei servizi tecnici.
Nell'ottica della semplificazione del procedimento amministrativo, l'art. 141, co. 3 D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) prevede la facoltà da parte della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per tutti i lavori di importo superiore a 500.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 euro. Tale fattispecie non è applicabile, per ragioni di opportunità, al caso in cui siano state apposte delle riserve sui documenti contabili, nel qual caso occorre procedere con l'atto formale del collaudo.