Cessazione della materia del contendere

Cessazione della materia del contendere (d. proc. civ.)
Si ha (—) quando, nel corso di un procedimento contenzioso giurisdizionale, interviene un atto o un fatto che comporta il venir meno della ragion d'essere del processo, per motivi oggettivi (ad esempio, la morte di uno dei coniugi nel giudizio di separazione personale) o soggettivi (ad esempio, la rinuncia all'azione da parte dell'attore) (artt. 181, 306, 309 c.p.c.).
La sentenza che dichiara la (—) costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e contiene, normalmente, anche la pronuncia sulle spese del giudizio.
Secondo la giurisprudenza, la dichiarazione della (—) ha natura processuale, ed ha pertanto la precedenza rispetto alle altre questioni di natura sostanziale.
La (—) per morte della parte si verifica soltanto quando la morte comporta il venir meno della ragion d'essere del processo (come nel caso, sopra richiamato, della morte di uno dei coniugi nel giudizio di separazione personale). Negli altri casi, la morte della parte comporta la successione nel processo.