Camere in seduta comune
Camere in seduta comune (d. cost.)
Le Camere svolgono di regola la propria attivit à separatamente e deliberano in seduta comune soltanto nei seguenti casi, previsti tassativamente dalla Costituzione:
l'elezione del Presidente della Repubblica (art. 83);
il giuramento del Presidente della Repubblica (art. 91);
la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o per attentato alla Costituzione (art. 91);
l'elezione di un terzo dei giudici costituzionali (art. 135);
l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della Magistratura (art. 104);
la compilazione dell'elenco di cittadini che devono intervenire nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, quali giudici aggregati della Corte costituzionale (art. 135 Cost.).
Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera (art. 63 co.2 Cost.) ed utilizza il regolamento e le strutture di questa.