Calunnia

Calunnia (d. pen.)
Risponde del delitto di (—) chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità Giudiziaria o ai corpi di Polizia, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente (cd. (—) diretta o formale), ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato (cd. (—) indiretta o materiale) (artt. 368-370 c.p.).
Per la configurabilità del reato di (—) non occorre la presentazione di una denuncia in senso formale, ma è sufficiente che siano portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria, con qualsiasi mezzo (scritti, informazioni, testimonianze) circostanze idonee ad indicare taluno come responsabile di un reato che non ha commesso.
Pena: Reato semplice: reclusione da 2 a 6 anni. Reclusione da 4 a 12 anni se dal fatto deriva una condanna a reclusione superiore a 5 anni. Reclusione da 6 a 20 anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.
Autocalunnia [reato di]
Risponde di tale delitto (art. 369 c.p.) chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'art. 368 c.p. (autorità giudiziaria etc.), anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione, incolpa se stesso di un reato commesso da altri.
Pena: reclusione da 1 a 3 anni.