Buoni postali fruttiferi

Buoni postali fruttiferi (d. comm.)
I (—), disciplinati dal D.M. 19-10-2000 costituiscono dei titoli di credito impropri, nominativi e non cedibili (salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinano successione a titolo universale).
I (—) possono essere rappresentati da un documento cartaceo ovvero da iscrizioni contabili registrate in conto di deposito titoli; possono essere intestati a persone fisiche o giuridiche, siano esse pubbliche o private. L'emissione dei (—) viene effettuata per serie con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, dove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso d'interesse, la durata e tutti gli altri elementi ritenuti necessari. I rimborsi sono effettuabili in un'unica soluzione capitale + interessi. Non è previsto il rimborso parziale.
Il (—) distrutto, sottratto o smarrito è duplicabile, con la stessa procedura prescritta per i libretti nominativi.