Bigamia

Bigamia (d. pen.)
Commette questo reato sia colui che, legato da matrimonio con effetti civili, contrae nuovo matrimonio pure avente effetti civili sia colui che, libero da vincolo coniugale, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili (artt. 556 e 557 c.p.).
Il delitto si consuma nel momento e nel luogo di celebrazione del secondo matrimonio.
Pena: Reclusione da 1 a 5 anni.