Beneficenza
Beneficenza (d. civ.; d. amm.)
Corresponsione in denaro o altri beni in favore di soggetti bisognosi per fini di liberalit à.
Pu ò essere:
pubblica: i compiti in materia sono stati demandati alle Regioni;
privata: se effettuata da benefattori nella veste di privati cittadini.
Per indurre tale ultima forma di liberalit à sono previste deduzioni dai redditi, purch é documentate, nei seguenti casi:
contributi per i paesi in via di sviluppo, purch é effettuati in favore di organizzazioni non governative, riconosciute idonee dal Ministero degli esteri, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo;
erogazioni liberali.
Pu ò essere, inoltre, considerata una impropria forma di () la facolt à accordata ai contribuenti di devolvere l'8 dell'imposta annualmente dovuta, in favore dello Stato ovvero della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose nonch é in relazione ai redditi dell'anno 2005 la facolt à di devolvere il 5 a favore di enti ed associazioni che operano nel campo del sociale e nel campo della ricerca scientifica e sanitaria.
() pubblica
Secondo la nozione fornita dall'art. 22 D.Lgs. 616/1977, sono definite in questo modo tutte le attivit à che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in danaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate . Il D.Lgs. 112/1998, in materia di conferimento di funzioni alle autonomie territoriali, ha fornito una definizione aggiornata della (), non prendendola direttamente in considerazione, ma inquadrandola nei servizi sociali, vale a dire tutte quelle attivit à relative alla predisposizione di erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolt à che la persona umana incontra nel corso della sua vita .
La L. 328/2000 prevede accanto ai tradizionali sussidi economici, forme di intervento miranti ad aiutare nel concreto i soggetti maggiormente bisognosi. Tale forme di assistenza comprendono:
progetti individuali per persone disabili;
assistenza domiciliare per le persone anziane non autosufficienti;
valorizzazione e sostegno delle responsabilit à familiari;
assistenza ai lavoratori emigrati e stranieri;
prestazioni assistenziali in favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori;
prestazioni assistenziali in favore della maternit à.
Con D.Lgs. 207/2001 si è disposto il riordino delle istituzioni dedicate alla beneficenza e all'assistenza pubblica, siano esse aziende di servizi o persone giuridiche di diritto privato.
[I.P.A.B.].