Apposizione dei termini [azione di] (d. civ.)
È quell'azione con cui ciascuno dei proprietari limitrofi può chiedere, quando sia certo obiettivamente il confine dei fondi, che siano apposti o ripristinati, a spese comuni, i segni materiali e tangibili di tale confine, che precedentemente mancavano o erano divenuti irriconoscibili (artt. 951 c.c., 7 c.p.c.).
Legittimati attivamente sono i due proprietari confinanti e l'enfiteuta, il superficiario e l'usufruttuario. Legittimato passivo è il proprietario confinante.