Analogia

Analogia
È il procedimento attraverso il quale vengono risolti i casi non previsti dalla legge, estendendo ad essi la disciplina prevista per i casi simili [(—) legis] o, se il caso resta ancora dubbio, ricorrendo ai principi generali del diritto [(—) iuris] (art. 12 disp. prel.).
In particolare, il ricorso all'(—) è ammissibile quando: il caso in questione non sia previsto da alcuna norma; tra la fattispecie prevista dalla legge e quella non prevista vi siano similitudini riguardanti gli elementi della fattispecie prevista, nei quali si ritrovi la giustificazione stessa della disciplina legislativa (eadem ratio).
Dall'art. 14 disp. prel. discende il divieto del ricorso all'(—) nel diritto penale. Anche gli artt. 1 e 199 c.p. e 25 Cost. avvalorano la scelta del legislatore sull'inammissibilità nel diritto penale del procedimento analogico.
Il fondamento del divieto va ravvisato nel principio di legalità e, più specificamente, nel principio di tassatività, che impedisce al giudice di punire al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, per evitare possibili arbitri. Si discute se il divieto dell'(—) sia assoluto o relativo, se abbracci cioè anche le norme favorevoli all'imputato [(—) in bonam partem] oppure sia circoscritto alle sole norme sfavorevoli [(—) in malam partem]: prevale la seconda tesi.
In particolare, si ritiene che l'(—) sia applicabile alle scriminanti, in quanto le norme che le prevedono oltre a non essere penali non hanno carattere eccezionale, ma sono espressione di principi generali (qui iure suo utitur neminem ledit, vim vi repellere licet, necessitas non habet legem etc.).