An debeatur
An debeatur [se sia dovuto] (d. proc. civ.; d. proc. pen.)
Espressione di origine latina in uso nella pratica giudiziaria per indicare la questione concernente l'esistenza del diritto di cui si chiede tutela (letteralmente, significa se sia dovuto ).
Nel processo civile, quando è gi à accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantit à della prestazione dovuta, il giudice pu ò, su istanza di parte, pronunciare sentenza sull'(), disponendo la prosecuzione del processo per la liquidazione della somma dovuta (cd. condanna generica). Ai sensi dell'art. 539 c.p.p., peraltro, tale possibilit à è riconosciuta anche al giudice penale che pronuncia condanna per la responsabilit à civile nascente dal reato, qualora le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno. In tal caso, il giudizio sul quantum è riservato al giudice civile, al quale la causa è rimessa.