Alberi
Alberi (d. civ.)
Beni immobili che costituiscono un patrimonio inestimabile della comunit à e che rivestono particolare interesse per la tutela dell'ambiente (purch é incorporati al suolo). Sono disciplinati dal codice civile:
per le distanze da rispettare se vengono piantati sul confine tra due terreni: le distanze legali (art. 892 c.c.) vanno da 0,50 (per gli alberi non superiori ai 2,5 m) fino a 3 m (per quelli di alto fusto);
per la comunione: in quanto, salvo prova contraria, quelli piantati sul confine si presumono in comune ai due proprietari (art. 899 c.c.);
per l'usufrutto: ove il codice detta particolari regole per la conservazione degli alberi ad alto fusto e fruttiferi (artt. 989-991 c.c.).