Albergo
Albergo [contratto di] (d.civ.)
Il codice civile disciplina soltanto gli aspetti del contratto di () relativi alla responsabilit à dell'albergatore per le cose portate in albergo, ma non consegnate all'albergatore, limitando la stessa al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
La responsabilit à dell'albergatore è, invece, illimitata per le cose consegnategli in custodia e per quelle di cui ha illegittimamente rifiutato la custodia. La responsabilit à dell'albergatore viene meno solo se la distruzione, il deterioramento o la sottrazione siano dovute: al cliente, alle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; a forza maggiore; alla natura intrinseca della cosa (es.: bene deperibile). Sono nulli tutti i patti e le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilit à degli albergatori (art. 1785quater c.c.).
Il cliente decade dal diritto al risarcimento se denuncia il danno con ritardo ingiustificato.
La disciplina del () si applica anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, vagoni-letto etc.