Albergo

Albergo [contratto di] (d.civ.)
È un contratto (misto) con elementi del contratto d'opera e di quello di locazione con cui l'albergatore si obbliga, dietro corrispettivo in denaro, ad alloggiare il cliente nei locali dell'albergo, convenientemente mobiliati e provvisti di adeguati servizi, somministrandogli eventualmente anche il vitto (artt. 1783 ss. c.c.).
Il codice civile disciplina soltanto gli aspetti del contratto di (—) relativi alla responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo, ma non consegnate all'albergatore, limitando la stessa al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
La responsabilità dell'albergatore è, invece, illimitata per le cose consegnategli in custodia e per quelle di cui ha illegittimamente rifiutato la custodia. La responsabilità dell'albergatore viene meno solo se la distruzione, il deterioramento o la sottrazione siano dovute: al cliente, alle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; a forza maggiore; alla natura intrinseca della cosa (es.: bene deperibile). Sono nulli tutti i patti e le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità degli albergatori (art. 1785quater c.c.).
Il cliente decade dal diritto al risarcimento se denuncia il danno con ritardo ingiustificato.
La disciplina del (—) si applica anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, vagoni-letto etc.