Acquiescenza

Acquiescenza
() nel diritto amministrativo
È una causa di conservazione soggettiva dell'atto amministrativo, che dipende da un comportamento con cui il soggetto privato dimostra, con manifestazioni espresse o per fatti concludenti, di essere d'accordo con l'operato della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, si preclude la possibilità di impugnare (sia in via amministrativa che giurisdizionale) il provvedimento amministrativo, riconoscendo la legittimità dell'operato. Si noti, comunque, che non si può attribuire ad una mera inerzia il valore di (—), per cui, in caso di silenzio, si dovrà attendere lo spirare dei termini per l'impugnazione per ritenere formata l'(—).
() nel processo civile
È il comportamento con il quale la parte soccombente manifesta la volontà di non impugnare la sentenza. L'(—) si definisce espressa, quando consiste in una esplicita dichiarazione in tal senso; tacita, invece, quando si sostanzia in un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare (art. 329 c.p.c.).
Tale ipotesi non ricorre nel caso in cui una parte abbia spontaneamente adempiuto un provvedimento esecutivo oppure abbia effettuato un pagamento, al solo scopo di evitare l'esecuzione forzata nei suoi confronti.
L'(—), espressa o tacita che sia, può riguardare l'intera sentenza, (—) totale, ovvero solo alcuni capi di essa, (—) parziale. Inoltre, si parla di (—) tacita impropria o qualificata (art. 329, 2 co., c.p.c.) qualora, in caso di sentenza composta da più capi (o parti, ossia le singole decisioni contenute nella sentenza riguardanti un oggetto autonomo del processo), il soccombente ne impugni soltanto alcuni: in tal caso, l'impugnazione parziale comporta (—) tacita alle parti della sentenza non impugnate.