Accordi di ristrutturazione dei debiti

Accordi di ristrutturazione dei debiti (d. fall.)
Gli (—) costituiscono una importante novità introdotta nella legge fallimentare (art. 182bis R.D. 267/1942) dal D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005.
Essi costituiscono una particolare modalità di applicazione del concordato preventivo consistente nella possibilità di risoluzione della crisi dell'impresa attraverso la conclusione di accordi stragiudiziali tra l'imprenditore e parte dei suoi creditori (almeno il 60%) finalizzati alla ristrutturazione dell'impresa ed alla prosecuzione dell'attività.
Ai sensi dell'art. 182bis R.D. 267/1942 (come modificato dal D.Lgs. 169/2007), l'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'art. 161 R.D. 267/1942 (relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, elenco analitico-estimativo delle attività etc.), l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per 60 giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla Corte di appello entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.