Abusivismo
Abusivismo (d. pen.; d. amm.)
L'() è un fenomeno illegale consistente nella costruzione di edifici e manufatti edilizi in mancanza o in difformit à di quanto richiesto dalla legge.
La normativa vigente prevede quattro tipi di sanzioni rivolte alla repressione dell'(): sanzioni amministrative, dirette a rimuovere repressivamente gli effetti conseguenti all'offesa arrecata all'interesse pubblico dalla condotta dell'amministrato; sanzioni civili, finalizzate a limitare (se non proprio ad impedire) la circolazione di edifici e parti di essi illegittimamente costruiti; sanzioni penali con le quali si puniscono quali reati, le inosservanze di norme urbanistico-edilizie, al fine di rendere i consociati pi ù inclini alla loro osservanza; sanzioni accessorie (ad es. sanzioni fiscali), in aggiunta a quelle penali, civili ed amministrative per scoraggiare ulteriormente l'abusivismo. Pi ù in particolare:
a) sanzioni penali
L'art. 44 T.U. 380/2001 raggruppa i reati urbanistico-edilizi in tre distinte previsioni, alle quali correla sanzioni penali di diversa entit à:
l'inosservanza di norme, prescrizioni e modalit à esecutive previste dal Titolo IV del T.U., nonch é dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
l'esecuzione di lavori in totale difformit à o in assenza di permesso (cui è assimilata la prosecuzione dei lavori edilizi, nonostante l'ordinanza di sospensione);
la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio e gli interventi edilizi, nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico e ambientale, effettuati in totale difformit à o in assenza del permesso di costruire.
b) sanzioni civili
La legge prevede, altres ì, misure destinate ad arginare il fenomeno dell'abusivismo. Si tratta di un complesso di norme finalizzate, mediante la previsione di nullit à, vincoli di circolazione e responsabilit à personali, a limitare la circolazione di edifici e parti di essi illegittimamente costruiti, ovvero di terreni abusivamente frazionati. In particolare, l'art. 47 T.U. 380/2001 ribadisce il divieto di porre in essere atti negoziali aventi ad oggetto diritti reali relativi ad immobili non conformi alla normativa urbanistico-edilizia, prevedendo che il ricevimento o l'autenticazione da parte di notai di atti nulli e non convalidabili costituisce violazione dell'art. 28 della legge notarile e comporta la sospensione dall'esercizio della professione da sei mesi a un anno (con conseguente responsabilit à civile del notaio).
c) sanzioni amministrative
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, esiste un articolato ventaglio di sanzioni che vanno da quelle pecuniarie, per le ipotesi di minore gravit à, alla demolizione coattiva per gli abusi pi ù gravi:
1) sanzioni pecuniarie, per difformit à parziale, per costruzione su concessione annullata, per ristrutturazione in mancanza di concessione;
2) sospensione dei lavori, per costruzioni e per lottizzazioni abusive;
3) demolizione, per difformit à parziale (in alcuni casi), per difformit à totale e per assenza di concessione edilizia/permesso di costruire;
4) confisca ed acquisizione al patrimonio comunale, ove la Giunta comunale giudichi il mantenimento dell'immobile abusivo di prevalente interesse pubblico;
5) decadenza dai benefici fiscali previsti dalla legge a favore dei costruttori.
d) sanzioni fiscali
L'art. 49 T.U. 380/2001 prevede un'ulteriore sanzione per le costruzioni eseguite senza permesso di costruire o in contrasto con esso, ovvero sulla base di permesso successivamente annullato.