Aborto
Aborto (d. pen.)
Per la scienza medica l'() è l'interruzione spontanea o provocata della gravidanza in un periodo in cui il feto manca ancora di vitalit à, e cio è l'interruzione della gravidanza entro il 180 giorno dal concepimento, periodo in cui il prodotto del concepimento è incapace di vita extrauterina; tutte le ipotesi di espulsione del feto, anche morto, dopo tale periodo e prima del compimento del nono mese di gravidanza, sono considerate, per la scienza medica, parto prematuro.
Per il diritto penale, invece, l'() è l'interruzione intenzionale e violenta del processo fisiologico della gravidanza, con la conseguente morte e distruzione del prodotto del concepimento avvenuta in un qualsiasi momento del periodo che va dall'insorgere della gravidanza all'inizio del parto.
L'interruzione volontaria dopo i 90 giorni, invece è ammessa se vi è grave pericolo per la vita della partoriente o per la sua salute fisico-psichica, in presenza di accertati processi patologici.
L'art. 19 L. 22-5-1978, n. 194 incrimina chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalit à prescritte negli art. 5-8 L. 194/78. La norma incrimina e persegue tutti i casi di interruzione della gravidanza praticati:
al di fuori delle ipotesi in cui l'() è consentito;
al di fuori delle strutture sanitarie autorizzate a praticare l'intervento nei casi consentiti;
al di fuori delle procedure previste.
Soggetto attivo pu ò essere chiunque, anche la donna in gravidanza.
La condotta consiste nel cagionare volontariamente l'(), il cui verificarsi segna il momento consumativo del reato, indipendentemente dalla morte del concepito maturo. Il dolo richiede la coscienza e volont à del fatto.
Pena: Art. 19, co.1: reclusione fino a 3 anni (donna: multa fino a euro 51). Art. 19, co. 3: reclusione da 1 a 4 anni (donna: reclusione fino a 6 mesi).